Per aderire a un'azione di classe contro Meta bisogna rientrare nella classe definita dal Tribunale e presentare la domanda di adesione sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio fissato dal giudice. Chi aderisce non diventa parte del processo e il risarcimento non è automatico: i diritti individuali si accertano solo dopo una sentenza favorevole.
Prima domanda: di quale azione si parla
Quando si parla di «class action contro Meta» in Italia si mettono spesso insieme iniziative diverse, con oggetti e regole differenti.
- L'azione del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) di Bolzano, dichiarata ammissibile dal Tribunale di Milano con ordinanza del 10 aprile 2026, riguarda soltanto lo scraping dei dati Facebook avvenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 settembre 2019.
- Le iniziative sulla monetizzazione dei dati riguardano invece l'uso commerciale delle informazioni personali dietro un servizio presentato come gratuito, la pratica sanzionata dall'AGCM nel 2018 con il provvedimento PS11112.
- Altre azioni, come quelle a tutela dei minori, hanno finalità inibitorie e non risarcitorie: non servono a ottenere una somma per il singolo utente.
Il primo passo è quindi capire quale fatto ti riguarda: aderire a un'azione che non copre il tuo caso non produce alcun effetto utile.
Come funziona l'adesione
L'azione del CTCU è stata ammessa come azione di classe e rappresentativa. Alle azioni rappresentative risarcitorie promosse dagli enti legittimati si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 840-quater e seguenti del codice di procedura civile (art. 140-novies cod. cons.). Le regole essenziali sono queste.
- Il termine: con l'ordinanza che ammette l'azione, o con la sentenza che la accoglie, il Tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a 60 e non superiore a 150 giorni per aderire (artt. 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.). Il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento sul portale, non dalla notizia sui giornali.
- Il canale: la domanda si inserisce nel fascicolo informatico attraverso l'apposita area del Portale dei servizi telematici, con accesso tramite SPID o carta elettronica, senza bisogno di un avvocato (art. 840-septies c.p.c.). Nell'area pubblica del portale si possono consultare le azioni di classe pubblicate.
- Il contenuto: la domanda indica i dati dell'aderente, un indirizzo PEC o di recapito elettronico qualificato, i fatti e le prove a sostegno, le coordinate bancarie per l'eventuale pagamento e il conferimento del potere di rappresentanza al rappresentante comune degli aderenti.
- La posizione dell'aderente: chi aderisce non assume la qualità di parte, ma può consultare il fascicolo e riceve le comunicazioni della cancelleria.
Quanto costa aderire
L'adesione non richiede un difensore, ma non è detto che sia priva di qualsiasi esborso: con la sentenza di accoglimento il Tribunale può stabilire, ove necessario, un importo a titolo di fondo spese a carico di ciascun aderente (art. 840-sexies, lett. h, c.p.c.). Per le azioni rappresentative promosse dagli enti dei consumatori il codice del consumo prevede che si tratti di un contributo di modesta entità e che il consumatore paghi le spese della controparte solo in caso di mala fede o colpa grave (art. 140-novies cod. cons.).
L'iscrizione sul sito del CTCU per ricevere aggiornamenti sull'azione per lo scraping è gratuita. È però cosa diversa dalla domanda di adesione sul portale, che si presenta solo quando e se il termine fissato dal Tribunale è aperto.
Il punto sull'azione del CTCU
Secondo il CTCU la prossima udienza davanti al Tribunale di Milano è prevista per ottobre 2026 e vi si discuterà anche dell'ammontare del risarcimento per i singoli consumatori. La data esatta e i termini di adesione vanno verificati sulle fonti ufficiali: le comunicazioni del CTCU e l'area dedicata alle azioni di classe del Portale dei servizi telematici. È un'iniziativa seria, gratuita per chi si iscrive e distinta dalla nostra, da valutare in autonomia se il proprio caso rientra nello scraping 2018-2019.
Il risarcimento non è automatico
Aderire non significa avere diritto a una somma. La Corte di giustizia UE ha chiarito che la semplice violazione del GDPR non basta: servono la violazione, un danno e il nesso causale, anche se non è richiesta una soglia minima di gravità (C-300/21). La Cassazione esclude il danno «in re ipsa» e chiede che il pregiudizio sia allegato e provato (ord. n. 16402/2021). Per il filone monetizzazione, inoltre, non esistono ancora precedenti liquidatori: nessun giudice ha fissato un importo di riferimento.
Una checklist prima di aderire
- Verifica il perimetro: periodo, piattaforma e tipo di violazione devono coincidere con la classe definita dal giudice.
- Controlla la fonte: termini e modalità si leggono nel provvedimento pubblicato sul portale e nelle comunicazioni ufficiali dell'ente promotore.
- Prepara le prove: data di iscrizione all'account, esiti delle verifiche sui database delle violazioni note, screenshot di messaggi o chiamate sospette.
- Diffida di chi promette importi certi o tempi brevi: nessuno può garantire l'esito di un giudizio.
Se non sai quale strada si adatta alla tua situazione, puoi verificare il tuo caso con la nostra procedura online: ti aiuta a capire se rientri nello scraping, nella monetizzazione o in nessuno dei due, senza promesse di importi.
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